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Statuto

ART.1- E' costituita l'associazione "Oristano Giovane". Questa è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalla norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto.

ART.2- L'associazione persegue i seguenti scopi:

  • promuovere il dibattito circa l'operato dell'amministrazione comunale (relativamente a tutti i suoi ambiti);
  • svolgere una funzione consultiva e di raccordo nei confronti della stessa presentando le istanze e le esigenze dei giovani.

ART.3- Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione intende promuovere varie attività; in particolare:

  • manifestazioni musicali e sportive;
  • dibattiti con personalità del mondo politico, religioso, scolastico ecc.

ART.4- L'associazione è aperta a tutti coloro i quali, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

ART.5- L'ammissione degli associati avviene automaticamente in seguito al versamento della quota annuale fissata dal Consiglio direttivo, il quale entro 30 giorni dal versamento della quota può deliberare la non ammissione del soggetto.

ART.6- Tutti gli associati sono tenuti a rispettarle norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio all'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

ART.7- Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART.8- Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

  • beni mobili e immobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazioni di esse in armonia con le finalità dell'associazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.9- Il Consiglio direttivo, nella persona del Cassiere, deve redigere il bilancio consuntivo che deve essere presentato ed approvato dall'assemblea ordinaria appositamente convocata ogni anno entro la fine dell'anno finanziario di esercizio (vedi regolamento art 3).
Il bilancio deve essere depositato presso la sere dell'associazione entro 15 giorni precedenti alla seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

ART.10- Gli organi dell'associazione sono:

  • l'assemblea dei soci ,con funzione deliberativa, di nomina del Presidente e cassiere e dei propri rappresentanti in Consiglio direttivo. Approva il bilancio;
  • il Consiglio direttivo, con funzione di attuare le delibere assembleari e di dare impulso all'attività dell'associazione;
  • il Presidente, il quale fissa le convocazioni delle assembleari ordinarie e straordinarie, ne determina l'ordine del giorno, svolge funzioni di rappresentanza verso terzi dell'ente associativo;Vice-presidente con funzioni di ausilio del Presidente e di sostituzione di esso in caso di temporaneo impedimento;
  • Due Segretari: dei quali l'uno con competenze relative alla gestione interna dell'associazione e l'altro con competenze di raccordo con enti territoriali, altre associazioni ecc;Cassiere;
  • Due rappresentanti dell'assemblea con compiti di controllo del Consiglio direttivo.

ART.11- L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta al mese in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
Le delibere assembleari devono essere portate a conoscenza degli associati con i dovuti mezzi.

ART.12- L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • approva il bilancio consuntivo;
  • delibera circa l'ordinaria attività dell'associazione.
  • approva il regolamento interno e sue modifiche.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sull'elezione delle cariche elettive.

ART.13- Il Consiglio direttivo è composto da Presidente, Vice-presidente, i due segretari, cassiere e rappresentanti dell'assemblea. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni.

ART.14- Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, può essere convocato da:

  • presidente;
  • due componenti su richiesta motivata;
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  • predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le voci di entrata e di spesa relative ad un anno;
  • stabilire gli importi delle quote annuali di partecipazione;
  • redarre il verbale di ogni riunione e portarlo a conoscenza degli associati con i mezzi idonei.

ART.15- Il presidente dura in carica due anni ed è il legale rappresentante dell'associazione. Egli nomina il Vice-presidente e i segretari. Convoca il consiglio direttivo. Conferisce deleghe agli associati per l'esercizio di attività varie previo consenso del consiglio direttivo.

ART.16- Il Cassiere può, previo assenso del consiglio direttivo, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

ART.17- Tutte le cariche sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART.18- Per quanto non previsto dal seguente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.



   
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